CBCT E RADIOPROTEZIONE. FACCIAMO CHIAREZZA
“Il medico ha l’obbligo di archiviazione e consegna dei documenti e delle immagini del paziente.” (Raccomandazioni per l’impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate nella gazzetta ufficiale n.124 del 29/05/2010).
Tale adempimento non deve quindi essere interpretato come la conseguenza di una richiesta da parte del paziente.
Abbiamo ricevuto segnalazione circa informazioni inesatte circolanti in rete e relative alle procedure di archiviazione e consegna al paziente dei documenti clinici e radiografici.
Segnaliamo di seguito i post fuorvianti trovati in rete e ricordiamo gli obblighi per gli odontoiatri.

CBCT E RADIOPROTEZIONE – obblighi
In Italia l’entrata in vigore del Dlgs. 101/20, attuazione della direttiva 2013/59 Euratom, ha determinato l’abrogazione delle leggi in materia di radioprotezione (230/95 e 187/2000).
Seppur i cambiamenti prodotti dal nuovo decreto legge sono stati numerosi, allo stato attuale quasi nulla è cambiato nell’utilizzo della CBCT.
Nell’art. 161 comma 2 di fatti viene specificato che “Fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida di cui al comma I si applicano le «Raccomandazioni per l’impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate nella Gazzetta Ufliciale n. 124 del 29 Maggio 2010, e le «Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (articolo 6, decreto legislativo 187/2000)» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015.
Questo significa che l’utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» deve prevedere tra l’altro:
1. Piena giustificazione dell’esame;
2. Obbligo preventiva acquisizione del consenso informato scritto completo di relazione clinica a motivazione dell’effettuazione dell’esame (NO REFERTO) ed informazioni riguardanti la giustificazione, oltre che indicazione della dose che verrà somministrata.
3. deve essere assicurata adeguata archiviazione e conservazione cartacea e/o informatica del consenso informato in originale per un periodo di almeno 5 anni;
4. devono essere assicurate l’archiviazione e la conservazione per un adeguato periodo, non inferiore a 5 anni di tutte le immagini realizzate con l’apparecchiatura;
5. consegna al paziente di una copia controfirmata del consenso con relativa relazione clinica (NO REFERTO) e dell’iconografia completa dell’esame (anche in formato digitale).
Come si evince chiaramente dai punti citati, la consegna e l’archiviazione dei documenti e dell’esame da parte del medico è un obbligo di legge. Pertanto non va mai considerata come la conseguenza di una richiesta formulata da parte del paziente così come impropriamente riportato su qualche allegato che circola in rete in questi giorni.
Segreteria Sindacale
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